Le aziende che svolgono la propria attività economica nel settore del turismo, commercio, cultura o terme hanno diritto ad applicare uno sgravio contributivo parametrato alla cassa integrazione applicata nel primo trimestre 2021. Lo sconto sulla contribuzione, non applicabile al premio INAIL, implica il rispetto del divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021. L’esonero dai contributi sociali a carico dei datori di lavoro può avere come importo massimo il doppio del contributo non versato da parte del datore di lavoro in relazione alle ore di utilizzo della cassa integrazione nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.